Molte piccole imprese di Concorezzo e della Brianza pensano che l’obbligo della polizza catastrofale riguardi solo le grandi aziende con capannoni e macchinari di valore. In realtà, la Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023, art. 1, commi 101 e seguenti) coinvolge anche le micro e piccole imprese tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese, con le esclusioni previste dalla normativa.
Vediamo che cosa significa in pratica per chi gestisce un negozio o una piccola attività artigianale e quali aspetti verificare per la propria copertura.
Chi è obbligato tra le piccole imprese
L’obbligo può riguardare società e ditte individuali tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese. Non basta quindi essere piccoli o avere un fatturato contenuto per essere esclusi.
Sono escluse le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del Codice civile e le imprese che non possiedono né impiegano alcuno dei beni soggetti all’obbligo. Per gli studi professionali, invece, la sola partita IVA non determina l’obbligo: occorre verificare se l’attività è tenuta all’iscrizione nel Registro delle Imprese.
Un punto spesso trascurato riguarda i beni in affitto o in leasing: anche questi possono rientrare nell’obbligo, salvo che siano già protetti da un’analoga copertura, stipulata anche dal proprietario.
Prima di richiedere un preventivo per la Polizza Catastrofale, conviene quindi chiarire quali beni si utilizzano e quali risultano già assicurati.
Cosa copre (e cosa non copre) la polizza catastrofale
La copertura obbligatoria riguarda i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da:
- sismi;
- alluvioni, inondazioni ed esondazioni;
- frane.
I beni interessati comprendono terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali rientranti nelle categorie previste dalla normativa.
Non bisogna invece considerare automaticamente comprese le merci, le scorte o le perdite economiche dovute all’interruzione dell’attività. Anche le spese di demolizione e sgombero devono essere verificate nelle condizioni contrattuali.
La copertura obbligatoria non comprende indistintamente ogni fenomeno atmosferico: grandine e vento richiedono una verifica delle garanzie specifiche.
È utile distinguere questa polizza dalla garanzia Terremoto presente in alcune polizze Casa.
| Aspetto | Polizza Catastrofale impresa | Garanzia Terremoto in polizza Casa |
|---|---|---|
| Destinazione | Beni impiegati nell’attività d’impresa | Abitazione e, se previsto, contenuto |
| Obbligo di legge | Per le imprese e i beni che rientrano nella normativa | Nessun obbligo generale per l’abitazione privata |
| Eventi | Sismi, alluvioni, inondazioni, esondazioni e frane | Terremoto, secondo le condizioni contrattuali |
| Limiti e condizioni | Da verificare nel rispetto dei requisiti normativi | Definiti dal contratto |
Una polizza già esistente va esaminata per verificare se soddisfa i requisiti dell’obbligo. Garanzie aggiuntive, franchigie, scoperti ed esclusioni richiedono comunque attenzione: fa fede la documentazione contrattuale.
Cosa succede se la PMI non si adegua
La mancata stipula può compromettere l’accesso a contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche. Occorre verificare le disposizioni adottate dall’amministrazione che gestisce ciascuna misura: non è corretto parlare di esclusione automatica da qualsiasi aiuto pubblico.
Per gli incentivi interessati dalle disposizioni attuative, l’adempimento può costituire un requisito di accesso. Prima di presentare una domanda, è quindi opportuno controllare il bando e la propria posizione assicurativa.
La verifica può essere inserita in un esame più ampio della Protezione attività commerciali, considerando anche i rischi non compresi nella copertura obbligatoria.
Come muoversi per mettersi in regola
Per la generalità delle micro e piccole imprese, il termine per stipulare la polizza era il 31 dicembre 2025. A ottobre 2026 non si tratta quindi di una scadenza ancora da attendere.
Sono state previste proroghe settoriali: per le micro e piccole imprese turistico-ricettive e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande il termine è stato spostato al 31 marzo 2026; per le imprese della pesca e dell’acquacoltura al 31 dicembre 2026.
Per verificare la propria situazione, il percorso più ordinato è questo:
- Accertare se l’attività e i beni utilizzati rientrano nell’obbligo.
- Elencare terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature, compresi quelli utilizzati in affitto o leasing.
- Controllare le coperture esistenti, anche quelle stipulate dai proprietari.
- Verificare valori assicurati, limiti di indennizzo, franchigie, scoperti ed esclusioni.
- Stipulare o adeguare la copertura necessaria e conservare la documentazione.
Se l’attività ha più sedi o beni di valore significativo, una valutazione specifica aiuta a individuare eventuali scoperture e a scegliere condizioni adeguate.
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Riferimenti: FAQ MIMIT sulle polizze catastrofali, scadenze e normativa MIMIT, indagine IVASS sulle coperture catastrofali. Informazioni aggiornate al 19 ottobre 2026.
