Quando arriva il momento di proteggere la propria abitazione, la prima domanda che quasi tutti si pongono è quanto costerà. La risposta onesta è che non esiste un prezzo fisso: il premio della polizza casa dipende da diversi elementi che vanno valutati insieme. Come intermediario assicurativo iscritto al RUI con il numero E000582251, a Concorezzo lavoriamo ogni giorno con famiglie che vogliono capire, prima di firmare, da cosa dipende davvero il costo della loro copertura.
Fortunato Assicurazioni propone una polizza casa modulabile, con garanzie selezionabili come Incendio, Furto e Rapina, Terremoto, RC Capo Famiglia, RC verso terzi e Tutela Legale, secondo il prodotto scelto. È proprio questa modularità a spiegare perché due case simili possano avere premi diversi: dipende da quali garanzie si scelgono e con quali limiti.
Quali elementi fanno variare il premio della polizza casa
Il premio non si calcola su un solo dato, ma sulla combinazione di più fattori:
- Valore dell'immobile e del contenuto da assicurare
- Superficie, anno di costruzione e caratteristiche dell'edificio
- Zona geografica, in particolare l'esposizione a rischio sismico o idrogeologico
- Garanzie incluse nella polizza e relativi massimali
- Franchigie e scoperti applicati alle singole garanzie
- Destinazione d'uso dell'immobile: prima casa, seconda casa o immobile dato in affitto
Per il fabbricato, il valore da assicurare va determinato secondo i criteri previsti dalla polizza: quando è prevista la copertura a valore a nuovo, il riferimento è il costo di ricostruzione, non il prezzo di acquisto o il valore commerciale dell'abitazione.
Ogni compagnia pesa questi elementi in modo diverso, quindi lo stesso immobile può ricevere proposte differenti a seconda dell'assicuratore e del prodotto scelto.
Proprietario o inquilino: cosa cambia nel premio
Un punto che spesso genera confusione riguarda chi deve assicurare cosa. Il proprietario di casa assicura tipicamente il fabbricato, cioè la struttura dell'edificio. Chi vive in affitto, invece, ha interesse ad assicurare il contenuto (mobili, elettrodomestici, oggetti personali) e il rischio locativo, cioè la responsabilità per i danni che l'inquilino può causare all'immobile di cui risponde verso il proprietario. Questa garanzia è diversa dalla RC Capo Famiglia, che riguarda i danni causati a terzi, non all'abitazione locata stessa. Per questo motivo il premio di un proprietario e quello di un inquilino nascono da basi di calcolo diverse, anche a parità di metratura.
Le garanzie che incidono di più sul costo
Non tutte le garanzie pesano allo stesso modo sulla polizza. Ecco un quadro delle principali, con quello che offrono e quello che le limita:
| Garanzia | Cosa copre | Cosa la limita |
|---|---|---|
| Incendio | Danni all'immobile o al contenuto causati da incendio, fulmine, esplosione | Massimale scelto, esclusioni di polizza |
| Furto e Rapina | Sottrazione di beni con effrazione o violenza | Franchigia o scoperto, limiti per categoria di beni (gioielli, denaro) |
| Terremoto | Danni strutturali causati da eventi sismici | Massimale, franchigia, condizioni specifiche della compagnia |
| RC Capo Famiglia | Danni causati involontariamente a terzi da un componente del nucleo familiare | Massimale della garanzia, esclusioni contrattuali |
| Tutela Legale | Spese legali e peritali in caso di controversia, nei limiti e alle condizioni previste dal contratto | Massimale, tipologie di vertenza incluse |
Questa tabella è indicativa: garanzie, massimali e franchigie variano tra compagnie e tra prodotti, e fa sempre fede quanto riportato nel set informativo e nelle condizioni di assicurazione della polizza scelta.
Come richiedere un preventivo su misura
Per arrivare a un preventivo realistico, conviene seguire un percorso ordinato:
- Raccogliere i dati dell'immobile: metratura, anno di costruzione, valore indicativo del fabbricato e del contenuto
- Definire quali garanzie servono davvero, distinguendo tra copertura del fabbricato e copertura del contenuto
- Verificare se serve anche una copertura per il rischio locativo o per la tutela legale collegata a eventuali controversie
- Confrontare massimali e franchigie proposti, non solo il prezzo finale
- Se lo si preferisce, prenotare un appuntamento per rivedere la proposta insieme prima di firmare
Un'ultima precisazione utile: l'obbligo di assicurazione contro gli eventi catastrofali previsto dalla L. 213/2023 riguarda le imprese soggette alla normativa e non introduce un obbligo generalizzato per le abitazioni destinate esclusivamente a uso privato. Per queste ultime, la copertura Terremoto è facoltativa: occorre verificare che sia espressamente inclusa nella polizza casa o stipulata separatamente. Se nell'abitazione viene esercitata un'attività d'impresa, l'obbligo può riguardare la porzione destinata a tale attività.
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